
Agevolazioni Finanziaria 2008 (Sistemi di Sicurezza)
Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (sistemi di sicurezza), compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta, nella misura dell’80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito spetta alle piccole e medie imprese commerciali al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti e bar).
Commercianti e videosorveglianza (articolo 1, commi da 228 a 232 - Legge n.244 del 24 dicembre 2007)
Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e
deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione e non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap. Non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del Tuir.
La fruizione spetta nel limite della regola de minimis e nel
rispetto del tetto complessivo di 10 milioni di euro l'anno,
secondo l'ordine cronologico di invio delle istanze di richiesta .
Un decreto del ministro dell'Economia, da emanare entro 30
giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria, fisserà le modalità
di attuazione.
Introdotto un credito di imposta per incentivare gli investimenti in
sicurezza da parte dei titolari di tabaccherie.
Per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 è concesso un credito
d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione
di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione
degli strumenti di pagamento con moneta elettronica al fine di
prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
Il credito d'imposta è pari all'80% del costo sostenuto per tali beni
e servizi, fino a un importo massimo di 1.000 euro per ciascun
beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta.
Tabaccai
(articolo 1, commi da 233 a 237 - Legge n.244 del 24 dicembre 2007)
Tale credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
relativa dichiarazione dei redditi.
Può essere fatto valere in compensazione e non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore
della produzione netta ai fini dell'Irap. Non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109 del Tuir.
Spetta nel limite degli stanziamenti, pari a 5 milioni di euro l'anno,
secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze. Il
beneficio spetta nei limiti della regola de minimis.
Un decreto del ministro dell'Economia, da emanare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della Finanziaria, fisserà le modalità di
attuazione.
Per approfondimenti
• Testo di legge finanziaria 2008, (Legge n.244
del 24 dicembre 2007) e la legge di Bilancio
(Legge n.245 del 24 dicembre 2007) pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007
pubblicato sul sito del governo.