Impianti Gas

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INSTALLAZIONE IMPIANTI GAS VIETATO IL "FAI DA TE"

Vietato il "fai da te"
Per l'installazione e la manutenzione degli impianti e degli apparecchi, il "fai da te" è assolutamente vietato: bisogna rivolgersi unicamente ad installatori e manutentori abilitati. La Legge 46/90 prescrive che l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione e la manutenzione degli impianti a gas a valle dei contatori siano eseguite esclusivamente da operatori abilitati, in possesso di specifici requisiti tecnicoprofessionali, certificati da un “attestato di riconoscimento” rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.

La dichiarazione di conformità
La stessa legge prescrive, inoltre, che al termine dei lavori l’installatore debba rilasciare una “dichiarazione di conformità” per attestare che l’impianto è stato installato a regola d’arte secondo le normative vigenti. Inoltre, l’installatore saprà indicare se i locali di installazione rispondono alle necessarie prescrizioni per quanto riguarda la ventilazione, l’aerazione, l’evacuazione dei prodotti della combustione nonché per l’idonea ubicazione degli apparecchi di utilizzazione.

Controlli periodici
Sottoporre gli apparecchi alimentati a gas ai controlli periodici. Ad esempio la verifica di rendimento deve essere effettuata ogni due anni – come attualmente previsto dalla legge e affidandosi solo a tecnici abilitati.

IMPIANTI A GAS SICURI DALLA NASCITA

Ogni tanto TV e giornali riferiscono di incidenti nelle abitazioni legati all’utilizzo del gas: sono pochi, molto meno di quelli stradali, ma i loro effetti possono essere devastanti, per i danni alle persone, alle abitazioni e a quanto in esse contenuto. E, analogamente agli incidenti stradali, talvolta basta l’incuria o la superficialità di una sola persona per coinvolgere nel disastro persone innocenti. 

Le cause degli incidenti da gas sono molteplici, ma la maggior parte accade perché uno specifico impianto non è sicuro, oppure perché la sua sicurezza non è stata mantenuta nel tempo. Un provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (“Delibera n. 40/04”, o “Regolamento per gli accertamenti postcontatore”) tutela la sicurezza dei cittadini, accertando che gli impianti siano installati e vengano mantenuti nel rispetto delle norme di sicurezza. Per ora si applica ai soli impianti nuovi; gradatamente coinvolgerà tutti gli utilizzatori di gas distribuito a mezzo di reti: resta escluso solo chi usa il gas liquido, in bombola o in serbatoio. 

Vediamo cosa è cambiato dal 1° luglio 2005 per chi richiede l’attivazione della fornitura di gas per un impianto nuovo per usi domestici. Per facilitare la comprensione, nel Glossario in coda alla presentazione si forniscono chiarimenti sulle parole in carattere “grassetto” nel testo. 

A chi deve rivolgersi una persona che vuol “far entrare” il gas nella propria casa?. 
Chi decide di utilizzare gas di rete per usi domestici (cottura cibi, preparazione acqua calda per usi igienico sanitari, riscaldamento dell’abitazione) e ha già fatto realizzare l’allacciamento deve per prima cosa rivolgersi a un venditore di gas: generalmente potrà scegliere fra più società in concorrenza tra loro, richiedendo preventivi commisurati alle sue esigenze. Fra i venditori di gas che gli hanno dato la loro disponibilità a servirlo, sceglierà l’offerta che più gli conviene; il venditore prescelto gli invierà un contratto di fornitura, informandolo nel contempo sui suoi diritti e sui suoi doveri. Fra questi ultimi c’è, appunto, quello di far sottoporre ad accertamento documentale della sicurezza il proprio impianto di utenza da parte di tecnici incaricati dal distributore di gas; l’attivazione della fornitura di gas avverrà solo se tale accertamento avrà esito positivo. Insieme al contratto, il venditore farà pervenire al cliente due moduli (“Allegato A” e “Allegato B”) da restituire compilati al distributore che opera nella località in cui è situata l’abitazione. Il venditore fornirà al proprio cliente le istruzioni del caso, comunicando fra l’altro il recapito al quale dovranno essere fatti pervenire i moduli compilati (il cliente potrà consegnarli o inviarli personalmente al distributore oppure – previo accordo con il venditore – restituirli a quest’ultimo, che provvederà all’inoltro al distributore). 

Chi (e come) compila l’Allegato A e l’Allegato B. 
Una volta ricevuti dal venditore l’Allegato A e l’Allegato B, il cliente compilerà e firmerà il primo, mentre l’installatore compilerà e firmerà il secondo, unendo ad esso gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità (ma non il “modello ministeriale”, dove sono riportate le firme dell’installatore e del cliente e la data di rilascio della “dichiarazione di conformità”). Firmando l’Allegato A, il cliente si assume tra l’altro la responsabilità di non utilizzare il gas, dopo che la fornitura è stata attivata, fino a quando l’installatore non gli rilascia la dichiarazione di conformità: durante tutto quel periodo, infatti, l’uso del gas è riservato esclusivamente all’installatore per terminare le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto installato, previste dalla legge; solo dopo l’effettuazione di queste prove, se le stesse avranno esito positivo, l’installatore potrà rilasciare la dichiarazione di conformità al cliente, che da quel momento potrà utilizzare il gas. 

Ci sono nuove norme di sicurezza da applicare? 
No, le leggi e le norme tecniche che già da molti anni regolano la sicurezza nell’utilizzo del gas rimangono in vigore, e il provvedimento dell’Autorità non le modifica. Gli installatori, i progettisti e i manutentori non devono applicare nuove procedure, bensì prestare la massima attenzione nello svolgimento del loro lavoro, in modo da garantire il rispetto della “regola dell’arte”, e quindi l’attivazione della fornitura di gas al cliente da parte del distributore in condizioni di sicurezza per il cliente stesso e per chi gli sta vicino. Inoltre il Comitato Italiano Gas ha predisposto una “Guida alla compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità per impianti gas” che renderà più facile a installatori e accertatori rispettivamente la redazione e l’accertamento della documentazione unita all’Allegato B. 

L’Azienda distributrice manda propri tecnici all’interno dell’abitazione per controllare gli impianti? 
No, un controllo sul posto della sicurezza dell’impianto di utenza da parte di un tecnico del distributore o comunque da lui incaricato non è previsto. Questa visita potrà casomai essere effettuata solo da tecnici inviati dal Comune di residenza, ai sensi della legge n. 46/90, ma solo a partire dal 1° ottobre 2006. 

Quindi il cliente non “parla” più direttamente con l’Azienda distributrice? 
Non per quanto riguarda gli accertamenti di sicurezza sul proprio impianto di utenza, ma vi sono altre situazioni, relative alla sicurezza, in cui il cliente si rivolge al distributore. Se avverte odore di gas, e teme che ci sia una perdita dall’impianto, il cliente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, e in qualsiasi giorno dell’anno, chiama il servizio di pronto intervento del distributore di gas (il relativo numero telefonico è riportato su ognuna delle bollette del gas che riceve), che interviene gratuitamente e, nel caso venga individuata una perdita, interrompe l’attivazione della fornitura chiudendo il contatore. La fornitura sarà riattivata solo dopo che il cliente avrà provveduto a far riparare l’impianto e, a garanzia del ripristino della tenuta dello stesso, esibirà al distributore l’Allegato E, compilato nell’apposita sezione e firmato da un installatore. 

Cosa deve fare, in pratica, il cliente per ottenere l’apertura del contatore? 
Deve soltanto prestare la massima attenzione, sia quando decide di far installare nella propria abitazione un impianto a gas, che nel caso di acquisto di un’abitazione nuova (appartamento o villetta) da un’impresa edile. Nel primo caso deve assicurarsi che l’installatore a cui si è rivolto sia “abilitato” ai sensi della legge n. 46/90: prima di affidargli l’incarico, gli chiederà copia del certificato di possesso dei requisiti di cui alla legge n. 46/90, rilasciato dalla Camera di Commercio, per l’esecuzione di impianti a gas e, se si fa installare anche una caldaia, per l’esecuzione di impianti di riscaldamento. Nel secondo caso, deve farsi rilasciare copia della dichiarazione di conformità dell’impianto gas, che gli spetta di diritto. 

Come varieranno i costi di installazione di un impianto a gas a seguito dell’applicazione della delibera 40/04? 
L’accertamento (con esclusione dei casi di utilizzo dell’Allegato E) avrà nella quasi totalità dei casi un costo di 40 euro (solo per impianti di potenza maggiore, come quelli a servizio di una casa di grandi dimensioni o di un condominio il costo può ammontare a 50 o 60 euro); questa cifra viene pagata al distributore da parte del venditore, che può successivamente farsi rimborsare, totalmente o parzialmente, dal cliente, senza pretendere costi ulteriori.

L’installatore non deve eseguire i lavori diversamente da quanto faceva prima dell’entrata in vigore di questo provvedimento, a parte la compilazione dell’Allegato B e la consegna di un’ulteriore copia della dichiarazione di conformità. Peraltro l’installatore risponde comunque, come in precedenza, della corretta esecuzione dei lavori: se l’Azienda distributrice comunica al cliente che la fornitura di gas non può essere attivata in quanto l’accertamento sulla documentazione che gli è stata fatta pervenire ha avuto esito negativo, è onere dell’installatore provvedere.

In definitiva, a fronte di un onere pagato una tantum, il cliente ottiene un importante servizio: la conferma che il suo impianto è realizzato a regola d’arte, quindi sicuro. 

Una volta attivata la fornitura di gas cosa succede? 
Quando la fornitura di gas è attivata, l’installatore esegue le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto; se queste daranno esito positivo, rilascerà al cliente – come impone la vigente legislazione – una copia completa della dichiarazione di conformità, con relativi allegati, e una copia della dichiarazione di conformità priva di allegati. La prima deve essere conservata dal cliente, in quanto costituisce garanzia dell’esecuzione dell’impianto nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte dalla legge; la seconda va inviata, entro 30 giorni dall’apertura del contatore del gas, all’Azienda distributrice del gas, allo stesso indirizzo al quale è stata fatta pervenire la precedente documentazione (attenzione: è importante non dimenticare questa scadenza! Se l’Azienda non vede arrivare copia della dichiarazione di conformità senza allegati, è tenuta a interrompere la fornitura di gas, con conseguente disagio del cliente e ulteriori spese per la riattivazione). Se le prove di sicurezza e funzionalità daranno esito negativo, l’installatore dovrà effettuare gli interventi opportuni per correggere i malfunzionamenti riscontrati, fino a che tali prove saranno superate positivamente. 

CONSIGLI UTILI SULL'USO DEL GAS

L'utilizzo del gas in ambiti domestici, richiede il rispetto delle norme e delle leggi vigenti ma soprattutto buonsenso e responsabilità da parte degli utenti. Nell’utilizzo del gas bisogna rispettare alcune buone abitudini: semplici azioni quotidiane che, debitamente e regolarmente eseguite, si dimostrano utili per la sicurezza propria e altrui.

PRIMA DI USCIRE DI CASA
Quando si esce di casa, anche per brevi periodi, è consigliabile chiudere la valvola del contatore o quella di ingresso della tubazione di alimentazione del gas nei locali di abitazione o quella della bombola, quando non si utilizzano gli apparecchi.

IN CUCINA
»Non allontanarsi dalla cucina lasciando cibi in cottura sul fuoco

» Evitare di riempire troppo le pentole. La fuoriuscita di liquidi in ebollizione, infatti, può causare lo spegnimento della fiamma ed originare gravi incidenti.

»Per accendere un bruciatore del piano di cottura è consigliata la procedura seguente:
1) accendere il fiammifero;
2) accostare il fiammifero acceso al bruciatore;
3) aprire il rubinetto del gas.
Se, infatti, si eseguono le operazioni in ordine inverso, è possibile che, dopo aver aperto il rubinetto, intervenga qualche elemento di distrazione (es. squilla il telefono o suonano alla porta), cosicché la successiva accensione del fiammifero può produrre gravi conseguenze.

» L'impiego di un rilevatore di gas può contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive, alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rivelamento e segnalazione ottica/acustica della presenza di gas. Tutti gli apparecchi devono essere dotati di dispositivi di sorveglianza di fiamma per bloccare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento della stessa. Per i piani di cottura non esiste ancora l'obbligo ma noi consigliamo l'acquisto di impianti dotati del dispositivo.

SI SENTE ODORE DI GAS: COSA FARE?
Il gas di per se stesso è generalmente inodore. Tuttavia viene opportunamente odorizzato come prevede la legge per consentire un pronto intervento in caso di fughe di gas. In caso si avverta odore di gas, bisogna prontamente chiamare, da un telefono esterno all’abitazione dove si avverte l’odore, l'Azienda preposta alla distribuzione del gas combustibile, evitando di accendere luci o azionare macchinari alimentati elettricamente. Successivamente se del caso si deve predisporre un'immediata verifica del proprio impianto chiamando un tecnico abilitato. I numeri di pronto intervento della Azienda di distribuzione sono riportati sulla bolletta che la Società di vendita del gas manda ai clienti. Se sussiste preoccupazione si consiglia di avvisare anche i Vigili del Fuoco.